Di Roberta Miccoli:
Nell’era in cui la consapevolezza ambientale e la sostenibilità sono diventate imperativi globali, l’attenta valutazione degli impatti ambientali e sociali delle attività umane è diventata una priorità incontestabile.
Le procedure ambientali nascono da questa esigenza a livello globale.
Per i Paese Europei queste vengono recepite nell’ordinamento interno, in applicazione delle seguenti Direttive comunitarie:
- 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che fornisce le prescrizioni sulle quali si fonda la valutazione d’impatto ambientale (VIA);
- 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, che fornisce le prescrizioni sulle quali si fonda la l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, che fornisce le prescrizioni sulle quali si fonda la valutazione ambientale strategica (VAS).
In Italia, Le procedure ambientali sono riformate principalmente nel Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/06 (parte II del D.Lgs. 152/2006). Al suo interno vengono stabilite le procedure autorizzative ambientali, o autorizzazioni ambientali, fissando, come obiettivo generale quello di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. L’obbiettivo è quello di permettere lo svolgimento delle stesse nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi, delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.
Le procedure ambientali possono essere di due tipi:
Procedure di tipo VALUTATIVO
Delle Procedure di tipo Valutativo fanno parte la VIA e la VAS, queste hanno come scopo condiviso quello di mettere la tutela ambientale al centro della pianificazione e dello sviluppo territoriale. Nel caso in cui per un’opera sia obbligatoria per legge la procedura di VIA o di VAS è possibile ANNULLARE l’opera se non vengono applicate correttamente queste procedure.
VAS: Valutazione Ambientale Strategica >> Si tratta di un procedimento attuato in fase di PIANIFICAZIONE >> Può essere paragonato ad un “parere” (in alcuni casi vincolate) che si sviluppa all’origine del progetto.
Per un’opera la VAS può essere:
OBBLIGATORIA >> Piani di gestione di rifiuti, di acque, di elettricità, piani industriali, agricoli ecc.;
ASSOGGETTABILE >> Piani che occupano porzioni di terreno ridotte;
ESCLUSA >> Piani di difesa nazionale.
Se l’opera è Assoggettabile a VAS si seguono le seguenti fasi.
- Il Soggetto procedente dell’opera chiede all’autorità competente (Stato o Regione) una verifica
- L’Autorità competente avrà 90 gg per emettere il provvedimento di verifica
- Viene elaborato un Rapporto Ambientale Preliminare dove vengono descritti gli impatti ambientali significativi.
- Si dà il via alle Consultazioni Pubbliche, dove chiunque può presentare osservazioni entro 60 gg.
- Entro 90 gg l’autorità competente da un parere vincolante
- L’Autorità procedente dovrà adeguarsi a tale parere vincolante
- Fase decisionale
- In caso di decisione positiva si dà il via alla Pubblicizzazione dell’opera
- Fase di monitoraggio dell’opera a valle della realizzazione
L’ultima fase, quella di MONITORAGGIO è di fatto la più importante nel nostro caso (manutenzione e conduzione di impianti).
Valutazione di Impatto Ambientale >> Si tratta di un procedimento attuato in fase di PROGETTAZIONE >> È UN PROVVEDIEMENTO AMMINISTRATIVO, si attua quando è già stata presa la decisione in merito all’opportunità (ubicazione e struttura) del progetto.
Si applica su varie scale:
- Su scala di Comunitaria (es. la TAV Torino-Lione)
- Su scala Statale (es. Raffinerie, Centrali nucleari, Industrie chimiche, Porti, Aeroporti, Impianti di produzione di energia, ecc..)
- Su scala Regionale (es. Industrie conciarie, Impianti di depurazione acque, discariche)
Un’opera può essere:
ASSOGGETATTA a VIA >> la legge obbliga al procedimento di VIA per l’opera in oggetto
ASSOGGETTABILE a VIA >> Si deve eseguire una verifica di assoggettabilità attraverso uno Screening.
Il soggetto procedente dell’opera (pubblico o privato) per 45gg pubblica sul web il progetto e le relative implicazioni ambientali.
L’ente a capo (ministero Ambiente o Regione) dà il via ad una fase di Istruttoria per decidere se assoggettare o meno l’opera a VIA.
Per avviare un procedimento di VIA bisogna presentare un ISTANZA che contenga:
- Elaborato Progettuale
- Studio di Impatto Ambientale
- Sintesi Non Tecnica
- Eventuali impatti transfrontalieri
- Modello di avviso pubblico
- Pagamenti contributivi
- Eventuali risultati di un dibattito Pubblico
Una volta presentata l’Istanza la Commissione di VIA dovrà fare un AVVISO AL PUBBLICO per avvisare l’inizio di un procedimento di VIA e fa un’ISTRUTTORIA verso l’ente a capo (Ministero o Regione). Se questa ha esito positivo l’opera ha 5 anni per essere realizzata, al termine di questi la VIA scade ed è necessario rifare tutto.
Procedure di Tipo AUTORIZZATORIO
AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale (D. Lgs. 152/2006) >> E’ un Provvedimento che racchiude più autorizzazioni di più enti al fine di definire gli “Standard Inquinanti” di un processo/prodotto (es. quali sono le emissioni concesse in aria e acqua, quali sono i rifiuti massimi da produrre e come devono essere smaltiti, quanti consumi energetici, quanto inquinamento sonoro, vibrazionale, ecc.). Viene sempre a seguito di una VIA Positiva!
L’AIA può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di un’installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.
E’ obbligatoria:
- Per tutte le installazioni che svolgono attività presenti nell’Allegato 8*
- Per le modifiche sostanziali negli impianti presenti all’Allegato 8*
- Per attività di smaltimento Rifiuti
*Esempi:
– Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW (Grandi Impianti di Combustione GIC) .
– Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno(..).
– Installazioni di Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW

Principi dell’AIA:
- Include i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse
- Applicare le BAT* (Miglior Tecnologie Disponibili) per prevenire inquinamento e uso di sostanze pericolose
- Gestione dei Rifiuti indirizzata principalmente al riciclo e al recupero o in caso allo smaltimento a minor impatto possibile (impiego di Tecnologie innovative).
- Uso Efficace ed Efficiente dell’Energia
- Bonifica del Sito a cessata attività
*BAT:
- Best = le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
- Available = le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
- Technology = sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto.
A differenza della VIA che valuta l’impatto ambientale preventivamente l’AIA valuta gli aspetti gestionali di un impatto per il quale è già stata scelta una collocazione.
- Soggetto proponente presenta una domanda di AIA all’autorità competente (documentazione completa in cui vengono descritti i precessi dell’attività in tutte le fase con le rispettive emissioni e i rispettivi aspetti inquinanti);
- Autorità competente la gira alla conferenza dei servizi (gli enti che regolano le emissioni in vari ambiti) che fa le valutazioni;
- Entro 150 gg viene emesso un PROVVEDIMENTO FINALE con l’AIA che contiene TUTTI GLI STANDARD AMBIENTALI.
Contenuti AIA:
- Requisiti di controllo delle emissioni, specificando metodologia e frequenza di misurazione;
- Le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali (es. fase di avvio, fase di arresto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti)
- Gli obblighi nel comunicare all’autorità competente periodicamente i dati necessari verificarne la conformità alle Autorizzazioni ricevute
Dopo 10 anni, si deve rinnovare, questa scadenza può essere anticipata se le autorità competenti lo ritengono necessario (es. se l’inquinamento provocato ha generato effetti sostanziali sull’ambiente, se necessario inserimento di nuove BAT o nuovi aspetti di sicurezza, ecc.).
Nel caso di MODIFICA SOSTANZIALE (comporta un aumento o una variazione dell’impatto ambientale con effetti negativi) dell’impianto è necessario avviare un Nuovo Procedimento Autorizzativo.
Nel caso di MODIFICA NON SOSTANZIALE (NON comporta un aumento o una variazione dell’impatto ambientale con effetti negativi) dell’impianto è avvisare l’Autorità Competente che se necessario aggiorna l’AIA entro 60 gg, se decorrono questi senza indicazioni il gestore può procedere alle modifiche.
Sanzioni:

AUA: Autorizzazione Unica Ambientale DPR 13 marzo 2013 n. 59 >> Sostituisce in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa.
Serve per tutte quelle attività con rilevanti scarichi in ambiente (reflui e in atmosfera), rilevanti livelli di inquinamento, attività che usano fanghi da depurazione, produzioni di significative quantità di rifiuti prodotti, impatto acustico, ecc.
E’ OBBLIGATORIA per:

Procedura:
- La domanda di AUA va presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).
- Il SUAP trasmette alla Provincia e agli enti di competenza le domande di autorizzazione
- Parte l’Istruttoria da parte della Provincia ed eventualmente si procede ad un incontro tra soggetto proponente, comune, ASL, ARPA per discutere della domanda.
- Il SUAP raccoglie tutte le autorizzazioni per creare un’UNICA AUTORIZZAZIONE FINALE (l’AUA appunto)
Nell’AUA devono essere indicate:
- Tutte le caratteristiche dei camini;
- Tutti i prodotti, le polveri, i solventi emessi in atmosfera;
- Layout dei punti di emissione in atmosfera
- Relazione dettagliata dal ciclo produttivo dell’attività;
Per attività ritenute a Ridotto inquinamento ambientale è prevista una procedura semplificata dell’AUA chiamata ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE. Si tratta di una pratica veloce che contiene planimetrie, relazioni sul tipo di attività semplificate e dati generali di emissioni. Si presenta tramite il SUAP alla provincia competente. Dopo 45 gg si può avviare l’attività.
L’AUA vale 15 anni, è importante presentare la domanda di rinnovo almeno un anno prima della scadenza.
Se si attiva un’attività che prevede scarichi in ambiente (atmosfera e reflui) senza l’AUA in caso di controllo da parte di un qualsiasi ente le sanzioni possono essere l’arresto da 2 mesi a 2 anni per reato ambientale, le sanzioni in base alla fonte di inquinamento generata e il fermo immediato dell’attività.
Nel caso di MODIFICA SOSTANZIALE (comporta un aumento o una variazione dell’impatto ambientale con effetti negativi) dell’impianto è necessario avviare un Nuovo Procedimento Autorizzativo. Se la modifica si concentra solo alcuni aspetti, la documentazione da presentare sarà solo quella legata a questi aspetti.
Nel caso di MODIFICA NON SOSTANZIALE (NON comporta un aumento o una variazione dell’impatto ambientale con effetti negativi) dell’impianto è avvisare l’Autorità Competente che se necessario aggiorna l’AUA entro 60 gg, se decorrono questi senza indicazioni il gestore può procedere alle modifiche.
Sanzioni:


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