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Il D.P.R. 74/2013

Ott 22, 2023 | Leggi e normative

Il D.P.R. 74/2013 è un decreto che regola gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Il decreto stabilisce i criteri generali per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione di tali impianti, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi che effettuano le ispezioni.

Il decreto fissa anche i valori massimi della temperatura ambiente in inverno e in estate, con alcune deroghe per alcune tipologie di edifici

In particolare, il decreto si applica:

  • ai tradizionali impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie);
  • agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva (condizionatori d’aria come Chiller o VRV/VRF);
  • agli scambiatori di calore (teleriscaldamento)
  • agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.

Il decreto non si applica:

  • agli impianti termici di potenza inferiore a 10 kW per la climatizzazione invernale e a 12 kW per la climatizzazione estiva;
  • agli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili;
  • agli impianti termici installati su veicoli, navi, aeromobili o caravan;
  • agli impianti termici destinati a processi produttivi o industriali

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi.

Il concetto da tenere ben presente nella comprensione del D.P.R. 74/2013 è quello di impianto termico a servizio di un edificio che non è da intendersi come singolo impianto.

Per capirsi: se un edificio è climatizzato da 50 monosplit da 1kW cadauno, l’impianto termico, per il D.P.R. 74/2013, avrà una potenza di 50 kW.

Per leggere il D.P.R. 74 del 2013 (clicca qui)

Proviamo ad estrarre dal decreto le informazioni che più coinvolgono un manutentore:

Innanzi tutto, il D.P.R. 74/2013 regolamenta le temperature estive ed invernali degli ambienti. Come già visto nell’articolo sul “Gli impianti di riscaldamento“, l’articolo 2 del decreto stabilisce che le temperature devono essere mantenute a:

18°C + 2°C di tolleranza per gli edifi ci adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia

Inoltre, sullo stesso articolo, abbiamo parlato di zone e di periodi di erogazione del riscaldamento. Questa regolamentazione deriva appunto dall’articolo 4 del D.P.R. 74/2013 che cita al punto 2:

L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche
che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. Tali decisioni sono delegate ai sindaci attraverso dei comunicati cittadini.

Nel decreto tuttavia si evidenziano delle eccezioni a questi limiti (Es: Ospedali, Industrie produttive o processi di post riscaldamento dovuti al controllo dell’umidità). Vi consiglio, di leggerli direttamente sul decreto (linkato nelle prime righe) per non complicare troppo questo articolo.

Passiamo ora a capire chi è il responsabile che deve applicare il decreto e vediamo cosa dice l’articolo 6:

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti

Facciamo un primo riassunto:

  • Bisogna tenere dei limiti di temperatura sugli impianti di climatizzazione
  • Bisogna tenere accesi gli impianti di riscaldamento in dei periodi e con degli orari stabiliti.
  • Bisogna che gli impianti non comportino spreco di energia e che quindi devono essere efficienti
  • Chi deve seguire queste “regole” è il proprietario dell’impianto o un delegato che si chiama “terzo responsabile”

Ma vediamo chi è e quali sono le responsabilità del terzo responsabile

Il terzo responsabile per il DPR 74/2013 è una persona o un’impresa che si assume la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’efficienza energetica degli impianti termici.

  • Il terzo responsabile deve possedere i requisiti professionali e le certificazioni previste dalla normativa vigente, a seconda della potenza e della tipologia degli impianti gestiti.
  • Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte, ma può ricorrere al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, con la propria diretta responsabilità civile.
  • Il terzo responsabile non può essere nominato in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, a meno che non si impegni a metterli a norma.
  • Il terzo responsabile risponde davanti alla legge per le attività assegnate e per il mancato rispetto delle norme relative all’impianto.

Il terzo responsabile deve occuparsi di:

  • garantire il corretto funzionamento dell’impianto termico e il rispetto dei parametri di temperatura ambiente stabiliti dal decreto;
  • eseguire le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto secondo le prescrizioni del libretto di impianto e della normativa vigente;
  • redigere e conservare la documentazione relativa alle operazioni effettuate sull’impianto e agli eventuali interventi di riparazione o sostituzione;
  • comunicare al responsabile dell’impianto o al proprietario eventuali anomalie o guasti dell’impianto e le soluzioni proposte;
  • fornire al responsabile dell’impianto o al proprietario i dati relativi ai consumi energetici dell’impianto e alle emissioni inquinanti;
  • assicurare la disponibilità dei ricambi necessari per l’impianto;
  • collaborare con gli esperti o gli organismi incaricati delle ispezioni periodiche sull’impianto;
  • informare il responsabile dell’impianto o il proprietario delle norme vigenti in materia di efficienza energetica e delle eventuali opportunità di miglioramento dell’impianto.

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Il terzo responsabile deve informare gli organi competenti nel caso:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

La gestione del D.P.R. 74/2013

Abbiamo capito cosa si deve fare e chi è il responsabile, ma come si gestisce ad oggi tutto questo?

Innanzi tutto diciamo che gli organi competenti per la gestione del D.P.R. 74/2013 sono le Regioni o le Provincie autonome competenti per territorio, o gli organismi da loro eventualmente delegati

Chiariamo poi che, il terzo responsabile, deve avvalersi di ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e che queste devono eseguire le attività secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Aggiungiamo infine che, gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”

Ma in che modo il responsabile o il terzo responsabile può comunicare con regioni e provincie autonome?

Le Regioni o le Provincie autonome competenti per territorio gestiscono il D.P.R. 74/2013 attraverso i “catasti termici”

I catasti termici sono dei registri elettronici che raccolgono i dati degli impianti di riscaldamento e raffreddamento degli edifici. Il loro scopo è di garantire la sicurezza, l’efficienza e il rispetto dell’ambiente di tali impianti. L’obbligo di istituire i catasti termici è stato introdotto nel 1999 con il DPR 551/1999, ma solo alcune regioni hanno attivato i loro portali in tempi brevi. Le prime sei regioni a farlo sono state Piemonte, Lombardia, Veneto, Sicilia e Liguria tra il 2012 e il 2013. Altre regioni si sono aggiunte negli anni successivi, ma alcune sono ancora in fase di adeguamento e i documenti vengono trasmessi per via postale.

Ogni regione ha la propria autonomia nell’organizzare e gestire il proprio catasto termico, quindi le modalità di accesso e le informazioni richieste possono variare. Questa condizione è da attenzionare nella gestione dei vostri impianti.

Ecco l’elenco di alcuni dei catasti termici delle regioni in cui spesso mi capita di lavorare:

Su google potete comunque cercare “catasto termico + il nome della regione” per vedere tutti quelli disponibili.

Ad oggi, dove è presente un portale web dedicato, è dovuto compilare i libretti di climatizzazione direttamente sul portale web previa registrazione con l’incarico di proprietario o con la nomina da terzo responsabile.

Facciamo un secondo riassunto:

  • Bisogna tenere dei limiti di temperatura sugli impianti di climatizzazione
  • Bisogna tenere accesi gli impianti di riscaldamento in dei periodi e con degli orari stabiliti.
  • Bisogna che gli impianti non comportino spreco di energia e che quindi devono essere efficienti
  • Chi deve seguire queste regole è il proprietario dell’impianto o un delegato che si chiama “terzo responsabile”
  • Le attività sugli impianti devono essere svolte da ditte abilitate alla 37/08 e devono seguire le indicazioni di norme UNI e Norme CEI nonchè quello richiesto dai manuali di uso e manutenzione del costruttore
  • Gli impianti di climatizzazione devono essere registrati dal responsabile o dal terzo responsabile o dall’installatore presso i catasti termici delle regioni o delle provincie autonome

Come registrare gli impianti sui “libretti di climatizzazione”

Vediamo in particolare cosa viene richiesto e teniamo sempre presente che:

  • Con il termine “impianto termico” si intende la somma di tutti gli impianti a servizio di un edificio
  • Per il D.P.R. 74/2013 devono essere gestiti gli “impianti termici” di potenza superiore a 10 kW per la climatizzazione invernale e a 12 kW per la climatizzazione estiva;
  • Il libretto di impianto è regolamentato dal DM 10 di febbraio 2014. (clicca qui)

Nell’articolo 3, al punto 7 del DM. 10, troviamo scritto che il libretto può essere in formato elettronico editabile e che la copia cartacea deve essere stampata e resa disponibile solo nel caso di ispezioni delle autorità competenti.

Nell’allegato A (clicca qui) del DM 10/2014 troviamo il modello di libretto di climatizzazione da gestire.

Redigere i libretti di climatizzazione è abbastanza complicato se parliamo di grandi aree che si presentano con tanti edifici ad uso ufficio, ma cerchiamo di capire il concetto:

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale.

Nel caso di impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei quali, l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione estiva si devono compilare due diversi libretti di impianto.

Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro si provveda in modo autonomo, devono essere compilati, oltre al libretto dell’impianto centralizzato, anche i libretti degli impianti autonomi.

Vediamo se riusciamo a capirlo con l’aiuto di alcune immagini considerando sempre il concetto di impianto/edificio.

Come detto, bisogna capire sempre il sistema edificio/impianto. In maniera errata, ho visto spesso semplificare il concetto impianto/edificio facendo un libretto per ogni edificio con i relativi impianti, triplicando in questo modo i libretti.

Ricordiamo ancora una volta che, la potenza termica per il DPR 74/2013 di un edificio, è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli impianti che lo servono.

Riprendiamo l’esempio, fatto all’inizio dell’articolo, di un edificio climatizzato con 50 monosplit da 1 kW cadauno. L’impianto termico, per il decreto, avrà una potenza termica di 50kW. Le apparecchiature, 1 kW.

Dettaglio di compilazione del libretto

Apriamo ora l’allegato A del DM 10/2014 linkato sopra e guardiamolo punto per punto.

Esso è composto da più parti (o schede) che richiedono la registrazione di dati come marca, modello, matricola, potenza, tipologia costruttiva dei singoli apparati e la data di installazione.

La parte 1 chiede La scheda identificativa dell’impianto

Per ciascun edificio servito dall’impianto, si dovrebbe indicare chiaramente il suo nome (se ha un nome specifico) o il suo indirizzo. Questo aiuterà a identificare univocamente ciascun edificio. Se state registrando più edifici, dovreste elencali uno per uno, ad esempio:

  • Edificio 1: [Nome dell’Edificio o Indirizzo]
  • Edificio 2: [Nome dell’Edificio o Indirizzo]
  • Edificio 3: [Nome dell’Edificio o Indirizzo]

La parte 2 è dedicata al trattamento dell’acqua dove viene richiesto:

  1. Il volume d’acqua contenuto nell’impianto
  2. La durezza dell’acqua misurata in gradi francesi (°fr)
  3. Il trattamento dell’acqua di raffrescamento estiva in base alla UNI 8065
  4. Il trattamento dell’acqua calda sanitaria (ACS)
  5. Il trattamento dell’acqua di riscaldamento

La parte 3, La nomina del terzo responsabile

La parte 4 richiede la registrazione di questi impianti:

  1. I gruppi termici (GT)
  2. I bruciatori (BR)
  3. I recuperatori lato fumi (RC) se non incorporati al GT
  4. I gruppi frigo o le pompe di calore (GF)
  5. Gli scambiatori di teleriscaldamento (SC)
  6. I cogeneratori o trigeneratori (CG)
  7. I campi solare termico (CS)
  8. Altri generatori (AG)

La parte 5 è dedicata ai sistemi di regolazione e contabilizzazione e nel dettaglio:

  1. Il sistema di regolazione
  2. La valvola di regolazione
  3. La regolazione del singolo ambiente di zona
  4. I sistemi telematici di telelettura o telegestione
  5. La contabilizzazione

La parte 6 richiede la compilazione sistemi di distribuzione con

  1. Il tipo di distribuzione se con tubazioni verticali od orizzontali o entrambe
  2. Se è o meno presente la coibentazione delle tubazioni
  3. L’elenco dei vasi di espansione
  4. L’elenco delle pompe di circolazione

La parte 7, chiede solamente di spuntare Il sistema di emissione in ambiente (radiatori, termoconvettori, pannelli radianti, travi fredde, bocchette ecc..)

La parte 8 invece chiede di registrare la presenza di serbatoi di accumulo di acqua per il riscaldamento, per il raffrescamento o per l’acqua calda sanitaria.

Nella parte 9 devono essere registrati gli altri componenti dell’impianto come:

  1. Le torri evaporative (TE)
  2. I raffreddatori di liquido a circuito chiuso (RV)
  3. Gli scambiatori intermedi con l’uso di acqua di fiume, di lago o di falda (SC)
  4. I circuiti interrati a condensazione o a espansione diretta (CI)
  5. Le UTA (UT)
  6. I recuperatori d’aria ambiente (RC)

Sulla parte 10 ci sono gli impianti VMC (Ventilazione meccanica controllata)

In tutte queste schede è prevista una parte dedicata alla sostizuzione dei componenti.

Per procedere nelle successive parti del libretto è doveroso Fermarsi un attimo ed aprire una lunga parentesi per parlare del:

Rapporto di Efficienza Energetica

Ricordiamo quella frase citata nell’articolo 2 ?

Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia

Sembra una frase innoqua, ma non lo è affatto. Il D.P.R. 74/2013 richiede infatti il controllo cadenzato delle efficienze degli impianti

Nel libretto di climatizzazione devono essere quindi allegati i rapporti di controllo di efficienza energetica, che, a seconda dell’apparecchiatura di riferimento. possono essere di 4 tipi:

  • Tipo 1: rapporto per caldaie (clicca qui)
  • Tipo 2: rapporto per climatizzatori (clicca qui)
  • Tipo 3: rapporto per impianto di teleriscaldamento (clicca qui)
  • Tipo 4: rapporto per impianti di cogenerazione (clicca qui)

Solitamente, i controlli più frequenti riguardano le prime due tipologie, mentre non richiedono questo tipo di controllo gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Nel primo caso (caldaie), il controllo è obbligatorio per le caldaie la cui potenza supera i 10 kW e la frequenza dei controlli varia da 1 a 4 anni, in base alla potenza e alla tipologia di alimentazione.

Nel secondo caso (climatizzatori), invece, il controllo va eseguito solo nei casi in cui la potenza termica dell’apparecchio è superiore ai 12kW, indipendentemente che esso sia un climatizzatore o una pompa di calore. Varia anche la frequenza degli interventi, che si allunga ad un periodo che va dai 2 ai 4 anni.

Nel terzo caso invece (scambiatori), il controllo va eseguito solo nel caso di scambiatori di teleriscaldamento con potenze superiori a 10kW ogni 4 anni.

Nel quarto caso (cogenerazione) il controllo deve essere eseguito in base alla potenza elettrica erogata dal cogeneratore e varia per un periodo da 2 a 4 anni

E’ importante capire qui che, le potenze indicate per le prove di efficienza, non sono riferite alla potenza dell’ “impianto termico” ma alle sole potenze termiche riferite alle singole apparecchiature.

Tornando all’esempio dei 50 monosplit da 1 kW l’uno, si dovrà redigere il libretto per l’edificio perchè l’impianto termico supera la Potenza di 10 kW , ma non si dovranno eseguire le prove di efficienza perchè le apparecchiature non superano la potenza di P 10 kW o 5 kW se in Lombardia).

La seguente tabella nazionale riassume le tipologie di impianto e le frequenze con cui, a seconda delle potenze termiche delle singole apparecchiature, si devono eseguire i controlli di efficienza.

Se sino qui le cose sembrano essere abbastanza chiare, L’articolo 10 del DPR 74/2013 lascia libertà alle regioni e alle province autonome, tra le altre cose, di ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni e di differenziare le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica.

Tutto questo porta ad una gestione davvero complicata se si deve lavorare su territori sparsi in più regioni.

Anche la metodologia per considerare la potenza limite delle prove di efficienza cambia da regione e regione. Il CURIT in Lombardia vuole ad esempio la somma delle apparecchiature sullo stesso sistema di distribuzione che climatizzano un edificio

Quello che consiglio vivamente è rivolgersi direttamente ai singoli catasti termici, anche se a volte le risposte che si ricevono sono abbastanza criptiche:

Il dgr n.XI/3502 del 05/08/2020, nell’articolo 5 punto al punto 6 nella lettera a) e nell’articolo 14 al punto 11 definisce:

Articolo 5:

  1. L’individuazione di impianto composto da più generatori deve seguire le indicazioni qui riportate:
    a) apparecchi, anche di tipologie differenti, al servizio di un’unica unità immobiliare privi di un
    sistema di distribuzione dell’energia termica, rappresentano un unico impianto;

Articolo 14:

  1. Per i generatori che singolarmente non raggiungono la potenza minima prevista dal presente
    dispositivo, ma che complessivamente configurano un impianto termico, occorre effettuare la
    manutenzione per l’efficienza energetica con le cadenze minime previste per la tipologia di
    generatore. Per generatori modulari dove i moduli non sono indipendenti, ma costituiscono un
    unico generatore al servizio di un’unica unità immobiliare, occorre sommare la potenza dei singoli
    moduli.

La stessa ASSOCLIMA non è in grado di fornire certezze:

Non abbiamo tabelle o documenti riassuntivi di come ha deciso di muoversi ciascuna regione, il suggerimento è di trovare sui siti regionali i riferimenti da contattare per il caso specifico di interesse o contattare gli enti che gestiscono i catasti regionali (CURIT per la Lombardia, CIRCE per il Veneto, CRITER per l’Emilia-Romagna, CURITEL per il Lazio, etc.).

Per quanto mi riguarda continuo a pensarla che, se il singolo impianto che compone un impianto termico di un edificio, non supera i kW richiesti dalle tabelle di efficienza, le prove di efficienza non devono essere eseguite a meno che più generatori non siano collegati in parallelo sullo stesso impianto. Il sistema di distrubuzione citato dal catasto altro non è, per un mio parere tecnico, che il concetto già espresso per la stesura dei libretti di impianto. (vedi i disegni di esempio per definire un impianto termico citati per la compilazione del libretto)

Con una situazione molto più chiara, vediamo inoltre come cambia, per la regione Lombardia, la tabella delle potenze di efficienza energetica, rispetto a quella nazionale. In particolar modo, per i generatori di calore alimentati a gas, il limite di potenza termica delle apparecchiature è passato da 10kW a 5kW e le cadenze sono più frequenti:

Ma uscendo da tutti i personalismi regionali, tali controlli, così come gli interventi di manutenzione e installazione, possono essere svolti solo da persone abilitate alla lettera ministeriale C (riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, ventilazione e aerazione) oppure E (distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo). Non è quindi necessario essere in possesso di patentini da conduttore di impianti termici o di patentini FGas.

E’ importante ricordare che, oltre le frequenze indicate nelle tabelle regionali, le prove di efficienza energetica si devono svolgere e registrare sui catasti termici, anche al primo avviamento del componente.

Ma in che modo verifico l’efficienza o il rendimento di una apparecchiatura?

Se parliamo di rendimento vero e proprio, possiamo verificarlo solo sulle caldaie degli impianti di riscaldamento.

Il rendimento eta, indicato con la lettera greca η, è una misura dell’efficienza di una conversione di energia. Esprime il rapporto tra l’energia o il lavoro ottenuto e l’energia o il lavoro fornito. Il rendimento eta può variare da zero a uno, o da zero al 100%

Per gli impianti di raffrescamento (Chiller, VRV/VRF e Split), e per gli scambiatori di teleriscaldamento, non esiste infatti un calcolo che restituisca un vero valore di rendimento (η%) e quindi parliamo di effettive verifiche di efficienza energetica tramite dei controlli di funzionamenti ottimali (ad esempio la misura del sottoraffreddamento e del surriscaldamento per le macchine refrigeranti o la verifica dello scambio termico tra primario e secondario dello scambiatore).

Per i generatori di calore invece, come dicevamo, la misura è realmente possibile.

Evitiamo di perderci nella formula η% = (Energia utile / Energia totale) x 100 ed andiamo direttamente al lato più pratico:

Eseguendo le prove con un analizzatore di fumi, lo strumento stesso, legge e stampa su uno scontrino il valore del rendimento.

Questi valori, letti dallo strumento, vanno trascritti nella parte finale dell’allegato di tipo 1 (a cui poi va allegata anche la così detta “strisciata” o scontrino dello strumento). Il tutto deve essere poi scannerizzato e caricato sui catasti termici.

Il valore del rendimento misurato può essere maggiorato di 2 punti come previsto dalla normativa UNI 10389-1 che regolamenta i metodi di misurazione del rendimento.

Come si può vedere dall’immagine, nell’allegato di tipo 1, è richiesta anche la compilazione del campo “rendimento minimo di legge”

Ma qual’è il rendimento minimo di legge?

L’allegato B del D.P.R. 74/2013 indica i valori minimi di rendimento minimo (η%) a livello nazionale che variano in base all’anno di costruzione delle caldaie in funzione della loro tipologia costruttiva.

Anche in questo caso fate sempre attenzione ai limiti regionali che “annullano” i limiti nazionali del D.P.R. 74/2013

La regione Piemonte ha infatti limiti di rendimento più restrittivi.

Se il rendimento misurato è minore del valore minimo di legge, il terzo responsabile deve fermare l’impianto e riportare l’impianto al livello di efficienza adeguato (regolazione della combustione, cambio del bruciatore, cambio della caldaia ecc..)

Vediamo i 4 tipi di allegati al D.P.R. 74/2013 da utilizzare per la verifica delle efficienze:

Modelli Allegati tipo 1, 2, 3 e 4

Allegato di tipo 1 (Caldaie con P > 10 kW – per Lombardia P > 5 kW)

Allegato di tipo 2 (Chiller, pompe di calore, VRV/VRF, Condizionatori – P > 12kW)

Allegato di tipo 3 (Scambiatori di teleriscaldamento – P > 10 kW)

Allegato di tipo 4 (Cogeneratori – P elettrica < 50 kW o > 50 kW)

Note di compilazione

Riprendiamo ora, dopo la lunga parentesi sui rapporti di efficienza, la compilazione del libretto sulle altre parti.

Avevamo parlato della parte 10 con la registrazione degli impianti VMC, e passiamo ora alla parte 11:

La parte 11 è completamente dedicata alle registrazione delle prove di efficienza energetica per i 4 tipi di componente (a mio avviso, compilando i vari allegati di tipo 1,2,3 e 4, questa parte può non essere compilata)

La parte 12 è invece un riepilogo delle prove di efficienza ed è un comodo metodo di tracciamento dei vari allegati .

Ogni qualvolta un ispettore dei catasti termici viene a verificare in maniera casuale gli impianti registrati (capita raramente, ma capita) deve compilare la parte 13 del libretto.

La parte 14 riguarda infine la registrazione dei consumi, si devono cioè annotare per la stagione termica:

  • Il consumo del combustibile
  • Il consumo dell’energia elettrica
  • Il consumo di acqua di reintegro dell’impianto
  • Il consumo dei prodotti chimici usati per i trattamenti delle acque (es: Sale, cloro, ecc..)

I consumi vanno indicati solamente se sono presenti misuratori dedicati all’impianto termico

Ad oggi, la sola regione Piemonte ha attivato la parte 15 dove richiede la registrazione delle manutenzioni tecniche degli impianti.

Riassumiamo le figure di responsabilità per la “compilazione” dei libretti di climatizzazione nelle singole parti così come riportato nella parte finale del libretto stesso:

Nella pratica, il libretto di climatizzazione è un documento abbastanza statico. Se escludiamo le sostituzioni possibili dei componenti che, come detto devono essere registrate, il lavoro è solamente quello di eseguire e caricare le prove di efficienza con delle frequenze abbastanza lunghe (si parla comunque di anni).

Ogni caricamento ha comunque un costo economico per il terzo responsabile (vedetela come se fosse una marca da bollo), per cui, i catasti termici hanno sul sito, un portafoglio virtuale che deve essere ricaricato ad esaurimento, con dei versamenti.

Ultima cosa da dire è quella che i catasti termici assegnano ad ogni impianto termico un codice catastale che viene scritto, in alto a sinistra, di ogni pagina del libretto di climatizzazione:

Il CURIT (Catasto regionale della Lombardia) prevede che il codice catastale sia presente anche sugli impianti consegnando un bollino adesivo.

Facciamo a questo punto un riassunto conclusivo

  • Bisogna tenere dei limiti di temperatura sugli impianti di climatizzazione
  • Bisogna tenere accesi gli impianti di riscaldamento in dei periodi e con degli orari stabiliti.
  • Bisogna che gli impianti non comportino spreco di energia e che quindi devono essere efficienti
  • Chi deve seguire queste regole è il proprietario dell’impianto o un delegato che si chiama “terzo responsabile”
  • Le attività sugli impianti devono essere svolte da ditte abilitate alla 37/08 e devono seguire le indicazioni di norme UNI e Norme CEI nonchè quello richiesto dai manuali di uso e manutenzione del costruttore
  • Gli impianti di climatizzazione devono essere registrati presso i catasti termici delle regioni o delle provincie autonome considerando la “potenza termica dell’edificio” superiore a 10 kW per la climatizzazione invernale e a 12 kW per la climatizzazione estiva;
  • Per la stesura dei libretti di climatizzazione bisogna pensare al concetto di edificio/impianto
  • Ogni libretto di climatizzazione (Edificio/impianto) ha una targa catastale
  • Gli impianti devono essere verificati nell’efficienza ed i rapporti devono essere registrati sui catasti termici compilando gli allegati di tipo 1, 2 e 3. considerando le potenze delle singole apparecchiature e non la potenza dell’edificio
  • Per le sole caldaie è ottenibile un valore η% di rendimento che deve essere confrontato con le tabelle regionali dei valori minimi di rendimento
  • Se il rendimento misurato è minore del valore minimo di legge il terzo responsabile deve fermare l’impianto o proporre soluzioni tecniche che riportino l’impianto in efficienza
  • Se esistono dei misuratori dedicati all’impianto termico (edificio/impianto) devono essere annotati i consumi della stagione termica sul libretto di climatizzazione
  • I prodotti chimici, (compreso il sale per gli addolcitori), utilizzazi per il trattamento dell’acqua dell’impianto termico, durante la stagione termica, devono essere registrati sul libretto di climatizzazione
  • Fate molta attenzione alle varianti regionali dei catasti perchè le cose cambiano da regione a regione

Chiudiamo l’articolo ricordando che i libretti di climatizzazione devono essere compilati direttamente sui portali web dei catasti termici (se esistenti) e non sul formato cartaceo che, deve solamente essere, una stampa aggiornata ed estrapolata dal portale stesso.

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